Si allarga la crisi finanziaria che attanaglia la terza e quarta divisione nazionale presiedute da Mario Macalli. Salgono infatti a 18 i deferimenti decisi dalla Procura Federale su impulso della Covisoc a carico di club iscritti alla Prima e Seconda Divisione di Lega Pro. Erano diciassette fino a oggi (per avere un quadro completo delle società coinvolte leggete QUI, QUI e QUI i tre comunicati precedenti diffusi dalla Figc, ndr), quando è toccato al Cosenza incorrere nel provvedimento. Senza contare che ieri cinque club sono stati penalizzati (leggete QUI). La situazione si sta facendo dunque molto complicata in questa categoria professionistica.
Questo il comunicato della Federcalcio relativo al Cosenza (Prima Divisione, girone B).
“La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnala-zione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per la violazione dell’art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F. in relazione all’art.10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. :
• Il Sig. CARNEVALE Giuseppe, legale rappre-sentante pro-tempore della Società Cosenza Calcio 1914 S.r.l.;
• Il Sig. IANNUCCI Francesco, legale rappre-sentante pro-tempore della Società Cosenza Calcio 1914 S.r.l.;
• Il Sig. CITRIGNO Giuseppe, legale rappresen-tante pro-tempore della Società Cosenza Cal-cio 1914 S.r.l. S.r.l.;
per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti do-vuti ai propri tesserati per la mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, entro il termine del 15 novembre 2010 stabilito dalle disposizioni federa-li;
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
• la Società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l.;
a titolo di responsabilità diretta per le violazioni di-sciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.1
La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnala-zione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per la violazione dell’art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F. in relazione all’art.10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. :
• Il Sig. CARNEVALE Giuseppe, legale rappre-sentante pro-tempore della Società Cosenza Calcio 1914 S.r.l.;
• Il Sig. IANNUCCI Francesco, legale rappre-sentante pro-tempore della Società Cosenza Calcio 1914 S.r.l.;
• Il Sig. CITRIGNO Giuseppe, legale rappresen-tante pro-tempore della Società Cosenza Cal-cio 1914 S.r.l. S.r.l.;
per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovu-ti ai propri tesserati per la mensilità di luglio, ago-sto e settembre 2010, entro il termine del 15 no-vembre 2010 stabilito dalle disposizioni federali;
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
• la Società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni di-sciplinari ascritte”.
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