Numerosi i deferimenti cui ha proceduto la Procura federale in merito a Calciopoli bis. L'ennesima bufera che travolge il calcio italiano. Qualcosa di cui i tifosi sono ormai arcistufi, vista la periodicità con cui si ripetono queste oscure vicende che minano progressivamente la credibiltà dello sport più amato dagli italiani.
Come si desume dal sito internet della Figc, in merito alla trattativa legata al giocatore Domenico Criscito il Procuratore Federale, esaminati gli ulteriori atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Napoli ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha proceduto a numerosi deferimenti alla Commissione Disciplinare Nazionale. Per la Juventus responsabilità oggettiva, per il Genoa responsabilità diretta e oggettiva.
Il rischio, in procedimenti di questo tipo, consiste in ammende e squalifiche per i tesserati implicati e in ammende con eventuali punti di penalizzazione per le società deferite. Il tutto, a condizione che siano provati gli elementi forniti dall’accusa. Ciò premesso, ecco il dettaglio dei deferimenti relativi al filone Genoa-Juventus:
Per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 10, comma1):
• il sig. Alessio Secco, Direttore Sportivo della Juventus F.C. S.p.A.
• il sig. Roberto Bettega, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Juventus F.C. S.p.A;
Per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.:
• il sig. Giambattista Pastorello, all’epoca dei fatti iscritto all’Albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e Direttore Generale del Genoa Cricket F.C. S.p.A.;
Per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.:
• il sig. Alessandro Zarbano, Amministratore Delegato del Genoa Cricket and F.C. s.p.a;
Per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 14, comma 1, lett. e) (ora 19, comma 2, lett. A) del CGS, nonché art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8, comma 1, del CGS previgente (ora 10, comma 1):
• il sig. Preziosi Enrico, Presidente del C.d.A. del Genoa Cricket and F.C. s.p.a. e socio di riferimento;
Per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del vigente CGS (art. 2, comma 4 del Codice in vigore all’epoca dei fatti)
• la Juventus F.C.;
Per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del vigente CGS (art. 2, comma 4 del Codice in vigore all’epoca dei fatti)
• il Genoa Cricket and F.C. s.p.a.
Serena Caluri - www.calciopress.net