Un gruppo di giocatori e il presidente del Treviso, Ettore Setter, sono stati deferiti dal Procuratore Federale Stfano Palazzi per violazione della clausola compromissoria. La vicenda risale al 2005, ma il deferimento arriva adesso (secondo i tempi biblici della giustizia, anche sportiva, all'italiana). Ecco il testo integrale del provvedimento con l’elenco dei deferiti.
“Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale ventisei giocatori all’epoca dei fatti tesserati per il Treviso, il presidente e legale rappresentante del Treviso Ettore Setter, il presidente e legale rappresentante pro-tempore della S.S. Lanciano Pasquale (ndr: Paolo?) Di Stanislao e le due società Treviso e Lanciano.
I giocatori deferiti per violazione dell’art. 94, comma 2, ultima parte delle N.O.I.F., per non aver comunicato alla Lega di appartenenza l’azione promossa dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei confronti della società Treviso sono:
Marco Ballotta, Paulo Vitor Barreto de Souza, Daniele Bellotto, Emiliano Betti, Massimo Carrera, Andrea Capone, Luis Fernando Centi, Roberto Chiappara, Roberto Cortellini, Marcello Cottafava, Antonino D’Agostino, Stefano Dell’Acqua, Fabio Di Venanzio, Giovanni Filetta, Francesco Galeotto, Fabio Gallo, Mavillo Gheller, Riccardo Gissi, Daniele Lorenzini, Giovanni Marchese, Francesco Parravicini, Riccardo Pagliuchi, Reginaldo Ferreira da Silva, Marco Zaninelli, Davide Zomer, Alessandro Zoppetti.
Ettore Setter è stato deferito per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 3, del C.G.S. per avere stipulato con la società S.S. Lanciano s.r.l. un accordo relativo al trasferimento del calciatore Fonjock Divine, successivamente risolto, con previsione di premio di valorizzazione, in difetto delle formalità prescritte dagli artt. 95, 101 e 103 bis N.O.I.F., e quindi in violazione della normativa federale; per violazione dell’art. 30 dello Statuto federale in relazione all’art. 15 del C.G.S. per aver proposto denuncia-querela nei confronti del sig. Pasquale Di Stanislao, eludendo il vincolo di giustizia e per non aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale;
Pasquale (ndr: Paolo?) Di Stanislao per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 3, del C.G.S. per avere stipulato con la soc. Treviso F.C. 1993 s.r.l. un accordo relativo al trasferimento del calciatore Fonjock Divine, successivamente risolto, con previsione di premio di valorizzazione, in difetto delle formalità prescritte dagli artt. 95, 101 e 103 bis N.O.I.F., e quindi in violazione della normativa federale;
La società Treviso a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, la società Lanciano a titolo di responsabilità diretta”.
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