Comunicazioni della F.I.G.C.
Si riporta il testo del Com. Uff. n. 89/A della F.I.G.C., pubblicato in data 24 Aprile 2008: Comunicato Ufficiale n. 89/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 7, 8 E 10 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Il Presidente Federale
• Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva;
• visto l’art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti
abbreviazioni di termini:
1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale i termini vengono così determinati:
• il termine di 5 giorni previsto dall’art. 30 comma 8 e dall’art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 3 giorni;
• il termine di 10 giorni previsto dall’art. 30 comma 9 e dall’art. 41 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.
2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte di Giustizia Federale avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:
a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui
Comunicati Ufficiali;
b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:
- la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest’ultima fissato;
- le parti appellanti, nell’impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale le relative ricevute;
- le controparti, ove intendano anch’esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale;
- le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.
d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.
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