Non si placa la bufera innescata dal ripescaggio del Vincenza in Serie B deciso dalla Figc di Tavecchio per ripristinare a 22 il format della cadetteria dopo il fallimento del Siena. Al Collegio di Garanzia del Coni in funzione di Alta Corte, dopo il ricorso della Juve Stabia (leggi QUI), sono pervenute altre due istanze – una del Pisa e l’altra del Matera – che riportiamo integralmente.
Ricorso Pisa
Il Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, ha ricevuto un ricorso da parte del Pisa contro la FIGC, la Lega Nazionale Professionisti Serie B nonché il Vicenza nella qualità di contro interessata, per l’annullamento della delibera FIGC n. 59/A del 29 agosto 2014 nella parte in cui non prevede l’ammissione al campionato di Serie B della società A.C. Pisa 1909 s.r.l. e dichiara l’inammissibilità della domanda di ripescaggio da questa interposta.
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in funzione di Alta Corte, di ordinare alla FIGC ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B l’ammissione della società medesima al Campionato di Serie B 2014/2015, eventualmente anche in soprannumero, di adottare e/o ordinare ogni altro provvedimento e/o adempimento necessario affinché la società istante possa partecipare al suddetto campionato.
Ricorso Matera
Il Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, ha ricevuto un ricorso da parte del Matera contro la FIGC nonché il Vicenza nella qualità di contro interessata, per l’annullamento della delibera FIGC n. 59/A del 29 agosto 2014 nella parte in cui si è stabilito di escludere la società lucana dalla selezione e partecipazione alla stagione sportiva 2014/2015 nel campionato di Serie B.
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di riunire il presente ricorso, da valere come motivi aggiunti, al precedente ricorso del 26 agosto scorso; chiede, altresì, di voler accogliere il ricorso medesimo e di dichiarare l’illegittimità della propria esclusione dalla graduatoria dei soggetti ammissibili alla Serie B e, comunque, ove non si ritenesse di annullare la scelta in favore del Vicenza, di ammettere la società ricorrente al Campionato di Serie B, anche in soprannumero.
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